Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 132


ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.
(Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62)
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.
(Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

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