Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 126


CONVOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA (Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

1. [L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile].
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. è consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.
(Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto, e poi dal comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
3. [In terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una quota di capitale più elevata].
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4. [L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'atto costitutivo può richiedere una maggioranza più elevata].
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
5. [Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice civile].
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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