Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 12


VIGILANZA SUL GRUPPO

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.
(Comma prima sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
(Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonchè a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.
(Comma prima sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 2, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
4. [La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI].
(Comma abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
(Comma prima sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)

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