Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 114-bis


INFORMAZIONE AL MERCATO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A ESPONENTI AZIENDALI, DIPENDENTI O COLLABORATORI (Rubrica così modificata dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010)
1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti:
(Alinea così modificato prima dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 27 del 2010)
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;
(Lettera così sostituita dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
b-bis) le categorie dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;
(Lettera aggiunta dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.
(Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.
(Comma così sostituito dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
(Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010)
1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti:
(Alinea così modificato dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;
(Lettera così sostituita dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
b-bis) le categorie dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;
(Lettera aggiunta dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.
(Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.
(Comma così sostituito dal comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
(Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

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