Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 105


SEZIONE II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e, successivamente, dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
(Articolo sostituito dall'art. 9.63, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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