Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 104


DIFESE

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010)
1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.
(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)
(Articolo prima modificato dall'art. 9.62, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e dal comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. I termini e le modalità previsti dal comma 2 del presente articolo, sono stati stabiliti con D.M. 5 novembre 1998, n. 437)

(Testo applicabile dal 1° luglio 2010 alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010)
1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.
(Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2010, dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.
(Articolo prima modificato dall'art. 9.62, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e dal comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. I termini e le modalità previsti dal comma 2 del presente articolo, sono stati stabiliti con D.M. 5 novembre 1998, n. 437)

(Testo applicabile fino al 30 giugno 2010)
1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.
(Articolo prima modificato dall'art. 9.62, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e dal comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. I termini e le modalità previsti dal comma 2 del presente articolo, sono stati stabiliti con D.M. 5 novembre 1998, n. 437)

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