Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 101-bis
Elenco dei capitoli
DEFINIZIONI E AMBITO APPLICATIVO 1. Ai fini del presente capo si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario. 2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per «titoli» si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria. 3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonchè gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle: a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli; b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3; c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società; (Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146) d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie. 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146) 4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. (Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146) 4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d); b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali. (Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146) 4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento: a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma; b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4. (Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146) (Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)