Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 100


CASI DI INAPPLICABILITA'

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 8 D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
(Articolo modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, che ha sostituito l'intero Capo I, a decorrere dal 24 aprile 2007)

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