Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 100-bis


CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
(Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.
(Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
2-bis. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto.
(Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
(Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007)
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 9 , lett. b), D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
(Articolo inserito dall'art. 11, comma 2, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 8, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, che ha sostituito l'intero Capo I, a decorrere dal 24 aprile 2007)

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