Decreto Legislativo del 1998 numero 51 art. 1


TITOLO I Disposizioni sull'ordinamento giudiziario - CAPO I Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia
1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).

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