Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 17


DIRITTO DI DIFESA
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. (Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 16, L. 30 luglio 2002, n. 189)

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