Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 15


ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE (Rubrica così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
(Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189)

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