Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 13


ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
(Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), lett. a), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
(Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), lett. b), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
(Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5)
2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dagli artt. 5, comma 1-bis e 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125)
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189)
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189)
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189)
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189)
[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189)]
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155)
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
(Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. c), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.
(Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
(Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 4 aprile 2002 n. 51, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106; sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271; modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge (Comunicato 3 marzo 2008, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53), dall'art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 34, comma 19, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271)
[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.]
(Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189)
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge (Comunicato 3 marzo 2008, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 34, comma 19, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113)]
(Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189)
[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
(Comma così modificato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002)]
(Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189)
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
(Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010)
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2-ter, lett. a), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 8), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2-ter, lett. b), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
(Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 2-ter, lett. c), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271)
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. h), L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
(Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. d), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati.
(Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. d), L. 30 ottobre 2014, n. 161)
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 286 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti