Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 8


PAGAMENTI E NOGOZIAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI RIDENOMINATI
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1° gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonché ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.

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