Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 6


RIDENOMINAZIONE DEI PRESTITI INTERNAZIONALI DENOMINATI NELLA VALUTA DI UNO STATO PARTECIPANTE
1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

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