Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 52quater


TITOLO IX Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale (FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE E MONETE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE)
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Il titolo IX, comprendente gli articoli 52-quater e 52-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 4, D.L. 25 settembre 2001, n. 350)

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