Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 48


PAGAMENTI E VERSAMENTI IN EURO NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 48"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti