Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 25


BILANCIO CONSOLIDATO
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce «Riserva di conversione».

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