Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 22


ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;
b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1° gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

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