Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 18


CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI E DI TRATTAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE CAMBIO
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.
5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.
7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.
8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.

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