Decreto Legislativo del 1998 numero 114 art. 24


INTERVENTI PER I CONSORZI E LE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai princìpi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. [Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
(Lettera così modificata dal comma 877 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1.
(Lettera aggiunta dall'art. 54, L. 23 dicembre 1998, n. 448)]
(Comma abrogato dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 31) dell’allegato al D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
5. [Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4].
(Comma abrogato dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 31) dell’allegato al D.L. 22 giugno 2012, n. 83)
6. [Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46].
(Comma abrogato dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 31) dell’allegato al D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

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