Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 11


NUOVI INVESTIMENTI
1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse.
2. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione di cui all'art. 3 e delle società di intermediazione di cui all'art. 7 del presente decreto.
3. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti.
4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, della redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Nell'àmbito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona ai sensi dell'articolo 12, comma 2, alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei nuovi investimenti immobiliari degli enti.

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