Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 97


SEZIONE V Liquidazione volontaria (Sezione così inserita dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659) (SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA)


1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

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