Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95


SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
(Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)

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