Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 88


APPELLO E RICORSO PER LA CASSAZIONE

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

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