Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 86


ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 28, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
(Comma sostituito dall'art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.
(Comma inserito dall'art. 1, comma 28, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis , terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 28, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 28, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.
(Comma così modificato dall'art. 64, comma 14, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

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