Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 81


ORGANI DELLA PROCEDURA

1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
(Comma così sostituito dall'art. 9.26, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

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