Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 72


POTERI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STRAORDINARI

1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
(Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
(Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
(Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisone legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
(Comma prima sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.
(Comma aggiunto dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

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