Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 6


RAPPORTI CON IL DIRITTO COMUNITARIO

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

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