Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 51


TITOLO III Vigilanza - CAPO I Vigilanza sulle banche - (VIGILANZA INFORMATIVA)

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.
(Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
(Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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