Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 25


CAPO IV Requisiti di professionalità e di onorabilità (REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19.
(Comma così modificato dal numero 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. [Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona].
(Comma abrogato dal numero 2) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
(Comma così modificato dal numero 3) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
(Comma così modificato dal numero 4) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
(Articolo così sostituito dall'art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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