Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 143


abrogato EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI

1. [L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 (390) sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 129.114].
(Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)
(Comma abrogato dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

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