Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 140


COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ APPARTENENTI AD UN GRUPPO BANCARIO ED IN INTERMEDIARI FINANZIARI (Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 a euro 258.228.
(Comma prima sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così modificato dal comma 8 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.
(Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.
(Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)
(Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)

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