Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 138


abrogato AGGIOTAGGIO BANCARIO

[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58].
(Articolo così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, successivamente il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

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