Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 136


OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.
(Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
2. [Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 24-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
2-bis. [Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario].
(Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 - con la decorrenza indicata nell'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e nell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e infine abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 24-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.
(Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 con la decorrenza indicata nell'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e nell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

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