Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 132


ABUSIVA ATTIVITA' FINANZIARIA

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
(Articolo prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi modificato dall'art. 28, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall'art. 38, L. 28 dicembre 2005, n. 262, e, infine, così sostituito dal comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

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