Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 132-bis


DENUNZIA AL PUBBLICO MINISTERO ED AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
(Comma così modificato dal comma 12 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
(Il presente articolo, aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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