Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 131-ter


ABUSIVA ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
(Articolo aggiunto dal comma 11 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

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