Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 130


TITOLO VIII Sanzioni - CAPO I Abusivismo bancario e finanziario (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) - (ABUSIVA ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 a euro 51.645.

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