Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 13


CAPO II Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (ALBO)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

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