Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-quaterdecies


RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
(Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 9 dell'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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