Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-octies


INCOMPATIBILITÀ

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 6, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016)
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
(Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
(Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis)

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