Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126


RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 3 del suddetto D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 218/2010)

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