Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126-ter


SPESE APPLICABILI

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
(Il Capo II-bis, comprendente gli articoli da 126-bis a 126-octies, è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

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