Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126-octies


DENOMINAZIONE VALUTARIA DEI PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
(Il Capo II-bis, comprendente gli articoli da 126-bis a 126-octies, è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

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