Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 125-septies


CESSIONE DEI CREDITI

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i termini di applicabilità previsti dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010 come sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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