Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 124-bis


VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i termini di applicabilità previsti dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010 come sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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