Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 12


OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEPOSITO EMESSI DALLE BANCHE

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
[2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.]
(Comma abrogato dall'art. 64, comma 4, lettera a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414–bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
(Comma così sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.
(Comma sostituito dall'art. 64, comma 4, lettera b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis.
(Comma inserito dall'art. 9.3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 1103, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
(Comma così sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

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