Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 117


CONTRATTI

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. (Soppresso).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
(L'intero Capo I, comprendente in origine gli articoli da 115 a 120 - già modificato dagli artt. 23, 24 e 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 13 e 25, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione, dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dal comma 451 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo I, comprendente gli articoli da 115 a 120-quater, dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 117"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti