Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-septies


ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. [Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo 114-sexies].
(Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 28, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i limiti e la decorrenza indicati nello stesso comma 4)
(Il titolo V-ter, comprendente gli articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies, è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

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